sabato 23 aprile 2011

Terre civiche - fatti e secolari misfatti




On. Sig. Sindaco del Comune di
PALAGIANELLO

e p.c. al Dott. Antonio Notarnicola corrispondente de’  “Il Corriere del Giorno”
PALAGIANO


Con vero rincrescimento Vito Vincenzo Di Turi, cittadino naturale di Palagianello è costretto, per amore di verità e di giustizia, richiamare l'attenzione della S.V. su di una questione che, se non sufficientemente approfondita, potrebbe sfociare in un’involontaria stortura a carico di chi, come i cittadini naturali di Palagianello proprietari delle terre civiche, di ragioni evidenti, valide, indefettibili, legali e codificate, ne hanno in abbondanza.
Soltanto oggi, da persona che assisteva fra il pubblico alla seduta Consiliare del giorno 08 ottobre 2002, chi scrive è venuto a conoscenza di alcune affermazioni fatte da Consiglieri a proposito della situazione giuridica delle terre civiche di Palagianello.
E’ stato riferito che alcuni consiglieri, rileggendo “ad usum delphini” il pensiero del “vero studioso” hanno posto dubbi sulla quasi secolare dichiarazione di nullità degli atti riguardanti la quotizzazione di terre civiche avvenuta nel 1824, stante il fatto che mai è stata trovata la prescritta sovrana sanzione.  Dopo quella rilettura è sorta questione sul fatto che non via sia stata la sovrana sanzione riguardo alle operazioni di quotizzazione del 1824 e, a loro parere, il fatto che non sia stato trovato l'atto di omologazione, non è certezza della sua inesistenza.Le perplessità, poi, sono state estese all’omessa azione di reintegra dei terreni civici comunale nei numerosi anni succedutisi.
Invero l'assunto di quei consiglieri potrebbe essere accettato e condiviso.
Tuttavia, a quei dubbi sia consentito aggiungerne ancora uno, altrettanto legittimo, ovverosia che la quotizzazione del demanio civico operata nel 1824 non abbia riportato per niente la sovrana sanzione stante il sospetto che, con gli atti di quella ripartizione, si volevano sanare e legittimare possessi abusivi, frutto delle massicce usurpazioni operate ancora prima del 1824, epoca della divisione parziale dei demani Conocchiella, Titolato e Parco del Casale. Se consideriamo che, a due anni dalla ripartizione, vale a dire nel 1826, il Sottintendente di Taranto insisteva presso il Sindaco di Palagiano perché esigesse il canone di quotizzazione pur pendente l'approvazione di S.E. il Ministro degli affari Interni, il sospetto possa essere legittimato dal ritardo cui seguì, molto probabilmente, la mancata sanzione. Da quella comunicazione si può dedurre facilmente che dopo un biennio gli atti concernenti quella quotizzazione non erano ancora omologati, così come previsto dall'art. 37 del Decreto 3 dicembre 1808. Tutto ciò non è il cittadino a dirlo, ma è quanto è scritto in atti inoppugnabili depositati negli archivi pubblici di mezza Italia.
Orbene, se i consiglieri avessero avuto cura di documentarsi, avrebbero potuto visionare:
1.    l’ordinanza emessa dal Prefetto di Lecce, quale Regio Commissario Ripartitore dei Demani, n. 62 del 10 novembre 1923 nella quale è riportata la notizia che due quotizzazione ebbero luogo in quel Comune (Palagianello), l’una nel 1824 con riparto di moggia 1421 circa dei demani Parco del Casale, Conocchiella e Titolato. . .senza che, a quanto è rimasto accertato, sia intervenuta approvazione di sorta e che non risultando approvata nei modi di legge la quotizzazione del 1824, il possesso in cui fin da quel tempo arbitrariamente si immisero i concessionari va riguardato nei suoi effetti alla stessa stregua di qualsivoglia occupazione di demanio comunale.
2.    l’Ordinanza del 4 agosto 1927 n. 2274-198 d’incarico all’Ing. Luigi Galeone di verificare i demani di Palagianello, nella cui premessa è riportato che nel 1824, in base a progetto di quotizzazione mai omologato e sanzionato, dei cittadini si impossessarono e poi detennero demanio in Parco Casale, Conocchiella e Nuovo titolato.
3.    La nota del Ministero dell’Agricoltura, in data 30 agosto 1935 mediante la quale, rispondendo ad una precisa richiesta dell’Amministrazione comunale di Palagianello, confermava che le antiche ripartizioni demaniali di Palagianello non risultano sanzionate e che la sistemazione dei demani andava eseguita mediante reintegra nei confronti degli occupatori…
4.    la nota n.1498 con la quale il Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Bari, in data 24 marzo 1937, comunicava al Podestà di Palagianello che, anche dopo le indagini eseguite personalmente (dal Commissario), la ripartizione avvenuta nel 1824 doveva considerarsi non perfetta e, quindi, i possessori dovevano essere trattati alla stregua degli arbitrari occupatori.
E che mancasse l’atto di omologazione era noto sin dal secolo XIX, ossia nell’immediatezza dei fatti. La conferma è contenuta nell’atto consiliare del 14 maggio 1877 quando si chiedeva al Prefetto di trasmettere. . . l’ordinanza di omologazione della quotizzazione del 1824 che mancava. E qui altro dubbio, ovverosia che nemmeno gli atti propedeutici alla sovrana sanzione, che erano di competenza degli uffici periferici, fossero stati omologati, tenuto conto che questi – specie i Commissari ripartitori -  ben conoscevano le situazioni territoriali ed il modo di gestire le terre civiche da parte di amministratori che, in molti casi, agivano in veste di controllori e controllati, poiché essi stessi possedevano, senza titolo, vaste zone di terre civiche. Il dubbio potrebbe essere sciolto soltanto se si accertasse a quale titolo i demani quotizzati, a pochissimi anni - neppure un decennio - dalla ripartizione erano nel possesso di solo quattro o cinque persone.
Queste ultime situazioni potrebbero, anzi dovrebbero, essere ricondotte nella casistica degli illegittimi possessori di terre civiche, specie quando la riassegnazione è fatta dal Sindaco e non dal Commissario ripartitore. Il confronto delle situazioni possessorie attuale delle terre quotizzate nel secolo XIX, ovverosia la ripartizione del 1824 e quella del 1871, potrebbe dare conferma al mio assunto. Difatti i terreni suddivisi con la prima ripartizione, quella del 1824, immediatamente dopo le operazioni erano in possesso di pochissime persone, mentre quelli della seconda ancora oggi sono frazionati e, per il novanta per cento, nel possesso di cittadini eredi degli originari quotisti.
Una spiegazione potrebbe fornirla un’umile supplica presentata il 9 febbraio 1830 da un agricoltore benestante, il quale espose come dopo la divisione fatta nel suddetto comune (Palagianello) de’ terreni demaniali, qualche quotista ha abandonata (Sic!) la sua quota, e, prega perché dia ordini opportuni affinché tutte le abandonate quote se le dessero ad esso, pagandone il canone e la fondiaria dall’epoca della consegna in poi non intendendo di pagare l’attrasso formato da’ suddetti quotisti.
Quell’istanza, invero, a prima vista appare semplice, lineare, ma da un’attenta lettura non merita piena affidabilità circa il presunto abbandono, tenuto conto del tortuoso e perverso procedimento avviato che, nel giro di appena tre anni  (1831 – 1833) porterà all’espropriazione di ben 189 quote delle 548 assegnate nel 1824.
Si è parlato di perverso procedimento perché nei verbali di devoluzione (Sic!) al primo richiedente e ad altri benestanti agricoltori, dal Sindaco di Palagiano è fatto costante riferimento all’art.32 del Decreto 3 dicembre 1808 col quale era previsto che se i quotisti si rendessero morosi per un triennio al pagamento del canone annuo, sì da luogo alla devoluzione ovvero il dominio delle quote demaniali suol passare in testa di altro compaesano quotista bastachè adempia al pagamento di ogni arretrato.  In realtà quell’art. 32 era stato abolito  dalla Legge 12 dicembre 1816, il cui art. 185 sancisce che le quote abbandonate, lasciate incolte per tre anni  e alienate entro i venti anni, tornano al demanio comunale.
Semmai sarebbe stato necessario accertare se le quote fossero state effettivamente abbandonate, lasciate incolte per tre anni ed alienate entro i vent’anni dall’assegnazione per procedere alla reintegra nel demanio comunale delle quote, da ripartire poi, con sorteggio ad altri naturali.  Il Sindaco di Palagiano, invece, ancora nel 1830, vale a dire a quattordici anni dall’entrata in vigore della legge 12 dicembre 1816, insiste nel senso che i fondi saranno devoluti e saranno riconceduti a quelli che saranno creduti i migliori coltivatori, anche se non cittadini di Palagianello, purché ricchi proprietari, pur conoscendo, egli, che gli abitanti di Palagiano, del quale Palagianello era Comune aggregato ed il cui demanio, peraltro, aveva gestione separata, non potevano usare delle terre di pertinenza di quest’ultimo e, quindi, quei migliori coltivatori non potevano essere destinatari delle quote, specie di quelle ritornate nella massa demaniale, tenuto conto che la ripartizione del demanio non è che il frazionamento fra i cittadini della cosa di tutti i naturali.
Tutta questa operazione, palesemente illegittima, avvenne certamente a discapito di altri cittadini di Palagianello che sarebbero potuti essere favoriti dal sorteggio, così come previsto dalla legge.
Se a questo, poi -  come si evince da documenti originali da me letti – si aggiunge che i migliori coltivatori, oltre ad essere possidenti, spesso facevano parte del Decurionato, ovverosia stretti collaboratori del Sindaco sulla cui ampia discrezionalità – specie nella scelta dei migliori coltivatori – era fondata l’illegittima scorciatoia procedurale per la riassegnazione delle quote abbandonate, si ha un quadro preciso e completo sulla natura di quel terreno, ancora oggi demaniale, la cui rivendica può essere fatta valere da ogni cittadino, singuli atque universi, in qualsiasi epoca non trovando tale azione ostacoli o limiti temporali.  
Sull’argomento reintegra delle terre illegalmente possedute va spesa qualche parola. Intanto nei circa due secoli di storia demaniale di Palagianello, l’evento si è verificato solo in due casi i quali, peraltro, riguardavano concessioni deliberate dal Consiglio comunale.
Il primo quale effetto, forse, dell’azione di due fazioni che, forti economicamente, si combattevano, servendosi del potere politico-amministrativo, per affermare la supremazia dell’una sull’altra; il secondo per meri motivi personali cui l’azione politico-amministrativa faceva da paravento. 
Basta leggere l'elenco degli amministratori che si sono susseguiti dagli inizi dell’ottocento fino alla metà del novecento e confrontarlo con l’elenco degli occupatori senza titolo delle terre civiche per accorgersi che quasi tutti erano interessati, a vario titolo, alla questione demanio, per vicende che vanno dal possesso illegittimo all’usurpazione vera e propria delle terre civiche.
Indicativa è la lettura di alcuni documenti formati in epoche diverse.
Da due deliberazioni, una della Giunta Municipale del 25 aprile 1871 e l’altra del Consiglio comunale in data 1°.5.1878, si può notare una strana composizione dei due Consessi. Leggendo i nomi degli Assessori e dei Consiglieri comunale, si ha l'impressione che l'Ente Comune fosse un'Azienda a conduzione familiare.
Scorrendo i nomi, possiamo tranquillamente affermare che tutta la Giunta Municipale, i cui componenti peraltro per 4/5 era formata da parenti stretti fra loro, ed il 60% dei consiglieri era direttamente interessati alla questione demanio; se poi teniamo conto delle parentele la percentuale si eleva notevolmente. Il paradosso fu raggiunto quando la Giunta Provinciale Amministrativa, con verbale del giorno 8 agosto 1913, si sostituì al Consiglio comunale di Palagianello per l'adozione di un atto in materia demaniale. Quel documento riporta:
"Ritenuto che è stato provocato il parere di questa G.P.A. relativamente all'ammontare del canone annuo dovuto al Comune, non potendo tale parere essere dato dal Consiglio comunale perché tutti i suoi componenti in carica sono interessati nella questione e per l'art.292 della legge comunale e provinciale non possono quindi prendere parte alla relativa deliberazione".
In quell'anno si tentò, persino, di nominare il perito nei lavori di verifica demaniale nella persona di un consigliere, all'epoca già da tre generazioni interessato alla questione demanio. L'operazione non sortì effetto, dal momento che la deliberazione consiliare fu giustamente annullata per l'evidente incompatibilità, poiché il Consigliere – Perito Demaniale - avrebbe dovuto verificare i demani posseduti dal Consigliere cittadino.
Infine, alla proposta di reintegra per alcune zone di terre civiche fatta dall’Agente demaniale, l’Amministrazione comunale rispose chiedendo dei rinvii per l’adozione del necessario atto deliberativo. Le proposte sono quelle fatte dall’Agente demaniale con nota in data 10 giugno 1916, sollecitata il 19 marzo 1917, con l’invito al Sindaco dell’epoca a non frapporre indugi nella convocazione del Consiglio comunale o della Giunta Municipale per deliberare sull’argomento, ovverosia quello della reintegra di terre civiche usurpate.
A circa un secolo dalla richiesta peritale quella seduta consiliare, o della Giunta Municipale, non si è ancora concretata.
Ed allora, poiché il controllore (Sindaco – Giunta Municipale – Consiglio comunale) era lo stesso controllato, quis custodiet ipsos custodes?
Chi doveva eseguire o far eseguire le proposte di reintegra?
Si è del parere che quei comportamenti non richiedono di commenti.
A questo punto si ritiene che possa chiudersi la breve sintesi delle vicissitudini e degli affari demaniali di Palagianello. Tuttavia, prescindendo da ogni altra considerazione, la verità è che le conclusioni del consulente tecnico del Comune sono in linea con le osservazioni fatte a suo tempo da chi scrive e lo autorizzano ad insistere sui seguenti fatti inoppugnabili ed incontestabili:
·        -che le terre di quella quotizzazione, alla data odierna, conservano la demanialità;
·        -che il possesso delle terre di quella quotizzazione non è legittimo.
·        -che le terre di quella quotizzazione, non potevano, né possono, essere
oggetto di atti di disposizione.
Tanto ad onor del vero, significando che nell'interesse collettivo, soltanto una sistemazione definitiva, attraverso la conclusione della verifica demaniale si potrà dare certezza sia ai possessori a qualsiasi titolo, sia alla collettività di Palagianello che ne è stata spossessata. 
Vito Vincenzo Di Turi
Istruttore Demaniale
Consulente Storico-Giuridico in materia di usi civici e terre civiche

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