lunedì 20 maggio 2013

Ancora sull’area della ferrovia non più in esercizio - Demanio civico.




Vito Vincenzo Di Turi
Consulente storico-giuridico in materia di usi civici e terre civiche - Istruttore Demaniale.
Iscritto nell’elenco regionale degli Istruttori e dei Periti Delegati tecnici - Sezione storico-giuridica
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 11 novembre 2004, n. 135)


LETTERA APERTA
Al signor Dott. Arch. Pasquale D’Alò- Presidente del Consiglio Comunale
PALAGIANELLO
OGGETTO: Ancora sull’area della ferrovia non più in esercizio - Demanio civico.

Ho avuto notizia che la Regione Puglia- Assessorato alla qualità del territorio- Ufficio 1° - Osservatorio Abusivismo e Contenzioso - riguardo alle aree dismesse delle Ferrovie dello Stato ha comunicato al Comune di Palagianello che nel “Registro generale di tutte le ditte catastali che occupano terreni e fabbricati dei demani”, redatto a seguito della verifica demaniale del Perito Istruttore Dott. Augusto Alemanno del 09.05.1957, al numero d’ordine 428 ed al numero 570 sono riportate le aree, ricadenti rispettivamente in Parco del Casale ed abitato dello stesso Demanio, della dismessa rete ferroviaria, nel tratto che inizia dal ponte della gravina di Palagianello e fino al confine del territorio di Mottola.
Quell’Ufficio Regionale, dopo una breve descrizione delle ricerche effettuate con riferimento a quelle aree, afferma testualmente: “Per detti terreni non ricorrono, pertanto, i presupposti per l’applicazione dell’art. 54 della L.R. n. 14/2004 e (quod erat demostrandum) gli stessi sono tuttora gravati da uso civico”.
Intanto, quelle che impropriamente l’Ente Regione definisce terre “gravate da uso civico”, sono, invece, “terre civiche”, anzi demanio civico universale”, ovvero proprietà originaria ed esclusiva della popolazione, soggetto ad un severo regime giuridico di indisponibilità e tutela, proprio perché destinato agli usi e bisogni degli abitanti.
Preme evidenziare, pure, che il Demanio Civico Universale denominato Parco del Casale, del quale le aree in questione fanno parte, fu restituito ai cittadini (non al Comune) di Palagianello, prima e al di fuori della divisione in massa dei demani ex feudali, giusta decisione n. 143 del 20 giugno 1810 emanata dalla Commissione Feudale le cui sentenze, costituendo giudicato, per giurisprudenza costante sono irrevocabili per la funzione spiccatamente giurisdizionale della Commissione stessa.
Ora, ad integrazione di quanto affermato dalla Regione Puglia, sulla demanialità delle terre di cui si parla, sia consentito aggiungerne ancora una, altrettanto legittima, ovverosia che quelle terre conservano la demanialità, giacché, all’epoca, l’espropriazione avvenne nei confronti di cittadini che non avevano la disponibilità del terreno, poiché detentori illegittimi di demanio civico; abuso che, ad oggi, non risulta essere stato legittimato.
Al riguardo va evidenziato che è principio costante e consolidato della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale 28 giugno-13 luglio 1995, n. 319) che nel contrasto tra le indicazioni catastali e la prova giuridica del diritto di proprietà, deve prevalere quest’ultima.
In altri termini, posto che gli atti di esproprio debbano intendersi nulli, l’occupazione acquisita dalla Ferrovia, seguita all’uso pacifico ed ininterrotto del bene per oltre un secolo, non può, comunque, comportare il legittimo trasferimento in proprietà dei beni medesimi.
Tale fattispecie, infatti, si configurerebbe come usucapione, ma la dottrina e la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, hanno più volte affermato che i beni civici oltre ad essere caratterizzati da un forte vincolo di inalienabilità sono totalmente inusucapibili oltre al fatto che i relativi diritti di uso civico sono imprescrittibili e l’azione di reintegra non trova limiti temporali.
Infatti, qualora sui demani civici siano avvenute occupazioni, le terre dovranno essere restituite alla collettività, a qualunque epoca l’occupazione delle stesse rimonti (art. 9 della legge 16/06/1927, n. 1766 e degli artt. 25 e segg. del R.D. 26/02/1928, n. 332).
Infine, la circostanza che le aree e le strutture realizzate sulle terre in esame non siano più utilizzate per gli scopi posti a base per giungere, all’epoca, all’azione espropriativa (costruzione ed esercizio della ferrovia), motiva l’applicazione dell’art. 41 del R.D. n. 332/1928, che sancisce il ritorno delle terre all’antica destinazione.
Vorrà disporre, sig. Presidente, perché copia della presente sia consegnata a tutti i Consiglieri Comunali al fine di stimolarli nell’azione di difesa degli interessi dei cittadini di Palagianello il cui patrimonio, intangibile, costituito dalle terre civiche, peraltro, oggetto di secolari spoliazioni, è soltanto gestito dal Comune, quale Ente esponenziale, in nome e per conto degli abitanti di Palagianello che ne sono proprietari.
La Comunità Palagianellese ve ne sarà grata.
Molti saluti.
10 maggio 2011
Vito Vincenzo Di Turi
Cittadino naturale di Palagianello
Istruttore Demaniale



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